Titolo I
Costituzione
Denominazione - Sede
Art. 1
È costituita con sede in Novara la Società Scacchistica Novarese. L'Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.
Titolo II
Scopi dell'Associazione
Art. 2
L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi si lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del giuoco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.
Art. 3
Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:
a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale nel campo del giuoco degli scacchi;
c) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il giuoco degli scacchi nel rispetto della normativa federale.
Art. 4
La durata dell'Associazione è illimitata.
Titolo III
I soci
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, il diniego all'interessato.
Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente.
Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.
Art. 7
I soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente, per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.
Titolo IV
Perdita della qualifica di socio
Art. 9
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 10
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
c) che svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
Art. 11
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.
Titolo V
Fondo comune e gestione finanziaria
Fondo comune
Art. 12
Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Contributi e sponsorizzazioni
Art. 13
L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società: l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.
Esercizio sociale
Art. 14
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.
Titolo VI
Gli organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione
Art. 15
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
a) Assemblea degli Associati
Art. 16
L'Assemblea degli associati è l'Organo sovrano dell'Associazione.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
Possono partecipare alle adunanze tutti i soci, iscritti nel libro soci da almeno 5 giorni, ed in regola con il contributo associativo annuale.
A tutti i soci maggiorenni spetta un voto.
Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per socio.
Art. 17
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il programma di attività annuale ed eventualmente pluriennale;
b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.
Art. 18
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni sullo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 19
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede.
Ciascun associato può prenderne visione o richiederne copia autentica.
b) Consiglio direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri liberamente scelti fra gli associati maggiorenni in regola con il contributo associativo.
L'Assemblea degli associati elegge il Consiglio Direttivo e ne attribuisce le cariche di Vice Presidente, Segretario-Tesoriere, Direttore Tecnico.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri.
La convocazione è fatta a mezzo telefono e deve essere effettuata non meno di due giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:
- curare l'adozione delle delibere assembleari;
- redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione degli associati,
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte della sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico-finanziario.
Art. 22
In caso di dimissioni od impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
c) Presidente
Art. 23
Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione.
Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
Titolo VII
Norme finali
Scioglimento
Art. 24
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione.
Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana.
In ogni caso è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio degli associati.
Norme fiscali
Art. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.
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